Il nostro statuto

                                                                       STATUTO

                                                                             Art. 1

Tra coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo e tra coloro che in seguito vi aderiranno secondo le norme dello statuto è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE  NESHAMA".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Pecetto Torinese (TO), strada Griggi Montù n. 20.

L'Associazione ha durata illimitata.

                                                                              Art. 3

L'Associazione senza finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:

    - Favorire il benessere psico-fisico e la consapevolezza di una visione spirituale dell’individuo attraverso lo strumento della mediazione sistemico relazionale, del counselling sistemico, dello yoga. Le tecniche di mediazione e counselling  saranno utilizzate da sole o congiuntamente ad altre discipline di diversa natura attinenti al miglioramento della qualità della vita.

    - Diffondere la cultura della mediazione sistemica come strumento per una trasformazione costruttiva del conflitto nell’ambito delle relazioni umane.

    - Diffusione del counselling sistemico come insieme di tecniche comunicative volte  ad aiutare la persona o il gruppo a trasformare  le  situazioni di crisi  in opportunità di cambiamento, crescita interiore e ad attivare le loro risorse.

    - Diffusione dello Yoga quale disciplina che favorisce l’equilibrio psico-fisico e il rilassamento fisico, mentale ed emozionale dell’individuo.

    - Diffusione di strategie comunicative volte a  creare un clima relazione positivo all’interno dell’ambiente in cui ciascun individuo vive, opera o lavora, prevenendo così le modalità relazionali aggressive e violente.

L'associazione Neshama per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

        - Laboratori di mediazione del conflitto, tecniche di comunicazione, gestione delle emozioni;

        -Laboratori di mediazione e tecniche comunicative integrate allo yoga e ad altre discipline complementari;

        - Seminari, conferenze, incontri organizzati con esperti che si occupano di discipline che contribuiscono alla crescita umana e spirituale dell’individuo e che possono integrare il lavoro di mediazione, counselling e yoga, costituendo una strumento di   arricchimento culturale e di ampliamento degli orizzonti mentali;

        - attività di formazione: corsi teorico/pratici rivolti ad ogni fascia di età e ad ogni professione;

        - l’associazione potrà vendere o diffondere la conoscenza di prodotti che possono aiutare l’individuo a ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico, emozionale e spirituale oppure che possono favorire la tutela dell’ambiente. Questi prodotti dovranno essere naturali ed ecologici;

        - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4

I Soci sono suddivisi in tre categorie:

1)        Soci fondatori

2)        Soci effettivi

3)        Soci Onorari

1) I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2) I Soci Effettivi sono coloro che si impegnano a versare una quota periodica fissata dal Consiglio di Amministrazione per poter partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. I soci effettivi vengono iscritti al Libro Soci.

3) I Soci Onorari sono coloro che per particolari meriti nello svolgimento della propria attività, per contributi finanziari o di altro genere hanno sostenuto, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'attività dell'Associazione. Essi vengono iscritti in un elenco speciale.

Ai Soci Fondatori ed Effettivi è demandato il compito, in assemblea, di decidere delle sorti culturali, legali, amministrative dell'Associazione. I Soci Onorari non hanno alcun diritto se non quello di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. L'ammissione del Socio Effettivo o del Socio Onorario deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione; il candidato è proposto da almeno due Soci Fondatori o Effettivi.

Il Socio, a qualsiasi categoria appartenga, all'atto dell'iscrizione all'Associazione diviene, di diritto, obbligato all'osservanza del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno. La durata della qualifica di Socio Onorario è illimitata, salva revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci fondatori ed effettivi decadono dall'associazione, qualora, essendo morosi nel pagamento della quota associativa, non ne effettuino il pagamento nel termine stabilito dal sollecito del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione per lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuata almeno tre mesi prima. Il Socio che recede, a qualsiasi categoria appartenga, resta responsabile per le obbligazioni da lui eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione e dei terzi e non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 6

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali lasciti, donazioni, contributi pubblici e privati;

c) quote associative ed altri eventuali versamenti dei soci;

d) elargizioni e sussidi di enti e/o istituzioni private o pubbliche;

e) compensi e corrispettivi percepiti in relazione a prestazioni effettuate dall'Associazione e da ogni altra eventuale entrata.

                       Art. 7

Qualsiasi tipo di somma versata all'Associazione, comprese le quote associative, non è rimborsabile in alcun caso agli associati.

                        Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

1)         L'Assemblea dei Soci

2)         II Consiglio di Amministrazione

3)         Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

                        Art. 9

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci Fondatori ed Effettivi, purché in regola con il versamento delle quote. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio.

       Art. 10

L'Assemblea dei soci elegge tra i Soci Fondatori ed Effettivi il Consiglio di Amministrazione. Essa approva i programmi e le direttive predisposte dal Consiglio di Amministrazione, esamina ed approva i rendiconti annuali e i preventivi, delibera su quanto il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame.

L'Assemblea è convocata, in sessione ordinaria una volta all'anno. Può essere convocata in sessione straordinaria quando ne facciano richiesta la metà più uno dei soci, o quando lo ritenga il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci che hanno diritto di parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 12

II Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sette scelti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e i Soci Effettivi. L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri al momento dell'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano a cessare uno o più Amministratori, l'Assemblea, convocata all'uopo, provvederà a sostituire i mancanti fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Le delibere del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario-Tesoriere.

II Consiglio dispone di tutti i poteri per la gestione dell'Associazione. Stabilisce le linee ed i programmi artistici, gestionali ed amministrativi da sottoporre all'Assemblea annuale, determina l'ammontare delle quote di associazione e la loro periodicità di corresponsione, l'ammontare e la durata della tessera e le eventuali tariffe di ingresso alle manifestazioni ed alle attività dell'Associazione. Prepara i rendiconti e i preventivi da presentare all'Assemblea dei Soci. Delibera in ordine ai contratti funzionali allo scopo dell'Associazione; vigila sul corretto svolgimento della vita associativa.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione. Il Presidente e il Segretario-Tesoriere, a firme congiunte, effettuano pagamenti e incassi, rilasciando quietanze.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente, in sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente.

                       Art. 13

L'esercizio sociale ha di regola inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea sarà convocata con preavviso di otto giorni prima del 31  gennaio.

Essa discute ed approva il rendiconto dell'esercizio precedente e il preventivo per il nuovo esercizio.

Una relazione verrà redatta dal Consiglio di Amministrazione per dare comunicazione ai soci dell'attività artistica ed economica dell'anno.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso
dovuto ai suoi membri e ad altri Associati che svolgano in modo continuativo specifici incarichi per conto dell'Associazione.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti e la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Con le medesime modalità l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori e decide in ordine alla devoluzione del patrimonio.

                       Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può redigere un regolamento interno, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

                       Art. 17

L'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti e con la presenza della metà dei soci, le eventuali sanzioni disciplinari che possono essere applicate ai soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sanzioni disciplinari adottabili sono:

1.      Rimozione dalle cariche o dagli incarichi.

2.      Espulsione.

La rimozione dalle cariche o dagli incarichi può essere determinata da scarso interessamento nell'espletamento dell'incarico.

L'espulsione dall'Associazione può essere determinata da:

a)       Violazione delle norme dello Statuto o del regolamento interno.

b)      Diffusione di notizie false o diffamanti o nocive all'attività dell'Associazione.

c)      Trasgressione delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Oltre a quanto previsto dall'art. 17, l'Assemblea può in qualsiasi momento deliberare l'esclusione di un socio per gravi motivi, con la maggioranza dei voti e la presenza di metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19

Per tutto quanto altro non previsto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

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